Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 58 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il subagente deve essere nominato con atto autentico dell'agente, che sara' notificato al prefetto della provincia.
tolto: Il prefetto, avuta notizia della nomina di uno o piu' subagenti nella provincia, concedera' la licenza di far operazioni di emigrazione, in rappresentanza e per conto del mandante, sempre che il subagente designato sia nelle condizioni richieste dall'art. 3 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5866~art7 · fonte del testo
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