Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1913 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di ufficiale, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno.
tolto: Qualunque militare di truppa puo' essere in tempo di guerra promosso sottotenente per merito di guerra, purche' abbia compiuto il 18° anno di eta'. 8
tolto: --------------- AGGIORNAMANENTO (8) LaL. 8 giugno 1913, n. 601, ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art55 · fonte del testo
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