Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1915 al 16 dicembre 2009. 100 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, salvo le eccezioni di cui all'articolo 12, e' necessario soddisfare alle condizioni dell'art. 4 ed appartenere ad una delle seguenti categorie:

tolto: 1. Sottufficiali congedati che soddisfino alle condizioni per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento e superino gli esami finali stabiliti per detti reparti;

tolto: 2. Militari di truppa che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento;

tolto: 3. Allievi che cessano di appartenere all'Accademia militare o alla Scuola militare dopo il secondo anno di corso, purche' siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;254~art11 · fonte del testo