Art. 86
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro di Grazia e Giustizia puo' sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'appello, in Camera di consiglio. In tal caso e sino alla composizione del nuovo Consiglio le sue attribuzioni sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato.
tolto: Entro due mesi dal giorno dello scioglimento del Consiglio notarile si procedera' all'elezione dei nuovi membri nel modo stabilito dall'articolo 144 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art86 · fonte del testo
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