Art. 7
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'esame e' dato presso la Corte d'appello del distretto da una Commissione composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte d'appello delegato dal primo presidente, del presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello o di un giudice da lui delegato, di un membro del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello da nominarsi dal procuratore generale, e di due membri del Consiglio notarile del luogo suddetto da nominarsi dal presidente di detto Consiglio. Il presidente o il consigliere della Corte d'appello e' il Presidente della Commissione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art7 · fonte del testo
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