Art. 68
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 51 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto e certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese.
tolto: Gli onorari e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art68 · fonte del testo
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