Art. 65
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli atti possono dal notaro essere rilasciati in originale alle parti soltanto quando contengono procure alle liti o procure riguardanti un solo affare, consensi od autorizzazioni, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
tolto: Alla sottoscrizione che il notaro appone in fine dell'atto rilasciato in originale aggiungera' l'impronta del proprio sigillo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art65 · fonte del testo
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