Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La cauzione deve rappresentare una rendita:
tolto: Di lire 500 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i centomila abitanti;
tolto: Di lire 300 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i cinquantamila abitanti;
tolto: Di lire 200 per i notari residenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i diecimila abitanti;
tolto: Di lire 100 per tutti gli altri notari.
tolto: Se la cauzione e' offerta in danaro, basta che si depositi un capitale capace di produrre la rendita suddetta, ragguagliato a cento lire per ogni cinque di rendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art17 · fonte del testo
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