Art. 149
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1879 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili di cui all'articolo precedente, sara' corrisposto a chi ne aveva la proprieta' nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori, a titolo particolare, una indennita' corrispendente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti per ciascuno di essi dai titoli d'acquisto stipulati negli ultimi trent'anni anteriori al 1° gennaio 1874.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art149 · fonte del testo
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