Art. 139
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il tribunale, presa ad esame la domanda coi documenti presentati, emettera' il suo avviso, sentito il Pubblico Ministero, e, qualora trovi necessaria la presentazione di altri documenti, fissera' al notaro un termine per presentarli.
tolto: L'avviso del tribunale sara' dal cancelliere trasmesso colla domanda e coi relativi documenti alla Corte d'appello, la quale dara' il suo parere, sentito il procuratore generale.
tolto: Questi trasmettera' tutte le carte al Ministro di Grazia e Giustizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-07-25;2786~art139 · fonte del testo
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