Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009. 52 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il contributo annuo degl'insegnanti, durante il servizio, e' stabilito nella misura di 4 centesimi dell'ammontare degli stipendi.
tolto: Gl'insegnanti negli asili costituiti in enti morali, non inscritti al Monte, potranno far parte del Monte pagando un contributo pari ai 9 centesimi dell'ammontare degli stipendi.
tolto: Gli stipendi sono calcolati nel modo indicato nell'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art4 · fonte del testo
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