Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1895 al 16 dicembre 2009. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, e quelle degli insegnanti negli asili infantili cha rispettivamente si trovavano in ufficio al l° gennaio 1879 od al 1° gennaio 1889 saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole ed in asili cumulativamente:
tolto: a) per quelli che alle date sopraindicate avevano un'eta' minore di 30 anni compiuti, sulla base della tabella A;
tolto: b) per quelli che avevano un'eta' superiore agli anni 30 ed inferiore ai 40, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un sesto;
tolto: c) per quelli che avevano un'eta' superiore agli anni 40 ed inferiore ai 55 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un quarto;
tolto: d) per quelli che avevano un'eta' superiora ai 55 anni, sulla base della tabella A, con la diminuzione di un terzo.
tolto: Anche le indennita' spettanti, a tenore dell'articolo 14, agli insegnanti contemplati nei capoversi b, c e d del presente articolo, saranno rispettivamente diminuite di un sesto, di un quarto e di un terzo.
tolto: Le pensioni e le indennita' degli insegnanti negli asili infantili che si trovano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facolta' concessa dagli articoli 27 e 27 bis saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e della indennita' agli insegnanti nelle scuole elementari.
tolto: In nessun caso pero' la pensione da conferirsi ad uno degli insegnanti appartenenti ai gruppi contemplati alle lettere c e d del presente articolo, potra' essere inferiore a quella cha spetterebbe, con pari o minore servizio, ad un insegnante dei gruppi b e c.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-12-23;5858~art32 · fonte del testo
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