Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1908 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Chiunque, a scopo di commercio, fabbrica, spedisce, tiene in deposito, vende e pone in vendita olii commestibili diversi da quelli di oliva o risultanti dalla miscela di olii di oliva con quelli di seme o di altre sostanze oleose, e' obbligato:

tolto: a) a farne denuncia al sindaco del Comune entro un mese dalla pubblicazione della presente legge o dall'apertura della fabbrica, del deposito e dell'esercizio.

tolto: b) ad indicare con scritte in caratteri ben visibili apposte tanto esternamente ai locali di fabbricazione, di deposito e di vendita, quanto sui recipienti, la qualita' dell'olio, e cioe' se olio d'oliva genuino o mescolato con olii di seme.

tolto: In mancanza dell'indicazione anzidetta, si presumono come destinati alla alimentazione, gli olii di miscela e quelli di sostanze o semi oleosi che si trovano negli spacci di generi commestibili, nelle cantine e nei magazzini annessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;136~art2 · fonte del testo