Art. 25
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 183 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Saranno puniti:
tolto: 1° Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione.
tolto: 2.° Con ammenda di lire 2 a 50 coloro che non adempiranno a quanto e' prescritto dall'art. 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa legge e relativi regolamenti per le quali non e' inflitta una pena speciale.
tolto: 3.° Con l'ammenda di lire 20 i Notai ed altri Ufficiali pubblici che siano incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10, e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione.
tolto: L'ammenda sara' dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione.
tolto: Rispetto ai libri o registri di commercio sara' inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio.
tolto: 4.° Con l'ammenda da lire 5 a 20 i contravventori all'art. 11.
tolto: L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni sara' dovuta ad esse in rimborso dall'Uffiziale a cui la contravvenzione e' imputabile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;132~art25 · fonte del testo
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