Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se tra quindici giorni dal protesto non avra' curato di far vendere la merce data in pegno.

tolto: La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno; pero' rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, e' regolato dalle disposizioni del Codice di Commercio riguardanti gli effetti cambiari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art26 · fonte del testo