Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovra' portare la data del giorno in cui e' fatta.
tolto: La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprieta' delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario, e quella della sola fede conferisce al giratario la facolta' di disporne, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-07-03;340~art13 · fonte del testo
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