Art. 17
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1892 al 16 dicembre 2009. 71 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire cinquanta, sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di dieci giorni dalla loro notificazione.
tolto: L'appello sara' proposto con le forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articalo 459.
tolto: Se il conciliatore ha ordinato l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, puo' il pretore, su semplice reclamo della parte appellante, ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-06-16;261~art17 · fonte del testo
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