Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Negli uffici a cui sono addetti due o piu' uffiziali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'uffiziale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli uffiziali stessi.

tolto: Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente ad una quinta parte, le indennita' di trasferta che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell'uffiziale che l'ha eseguita.

tolto: Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art8 · fonte del testo