Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1888 al 16 dicembre 2009. 193 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: I sottotenenti di complemento di nuova nomina hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

tolto: a) se provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, debbono ultimare sotto le armi, come sottotenenti, la loro ferma; e se gia' l'avessero ultimata come militari di truppa, e cosi' pure se provengono dai volontari di un anno, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento;

tolto: b) se provenienti dai militari di truppa di 2ª o 3ª categoria, debbono prestare tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento.

tolto: Gli ufficiali di complemento di qualsiasi grado hanno, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

tolto: c) tutti gli ufficiali di complemento possono essere chiamati in servizio ogni qualvolta venga richiamata alle armi per istruzione la rispettiva classe di nascita ascritta alla 1ª categoria;

tolto: d) gli ufficiali di complemento assegnati alla milizia mobile possono inoltre essere chiamati in servizio allorche' si costituiscono i reparti di milizia mobile cui sono ascritti;

tolto: e) gli ufficiali di complemento possono pure essere chiamati in servizio, previo loro consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo.

tolto: La chiamata in servizio degli ufficiali di complemento ha luogo per decreto Ministeriale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-01-25;5177~art3 · fonte del testo