Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1972

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. 48 parole tolte, 44 parole aggiunte.

tolto: Alloaggiunto: Per far fronte alle esigenze del bilinguismo, la provincia di Bolzano puo' assegnare ai comuni una quota di integrazione. In casi eccezionali, allo scopo di adeguare le finanze tolto: delle Province aggiunto: dei comuni al raggiungimento delle finalita' tolto: ed aggiunto: e all'esercizio delle funzioni stabilite tolto: dalla legge, ad esse e' assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Province. Al medesimo scopo la Regione puo', in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni aggiunto: dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano possono altresi' assegnare ai comuni stessi quote di integrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art70 · fonte del testo