Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1934 al 22 dicembre 2008. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: In mancanza di piu' favorevoli disposizioni dei contratti Collettivi, l'arruolato che contrae malattie o che e' ferito durante il tempo dell'arruolamento, continua a percepire la retribuzione ed ha diritto alle cure necessarie a spese dell'armatore per tutto il tempo della cura, ma non oltre i 120 giorni.

tolto: Se un componente il personale suddetto ammala o e' ferito all'estero, l'armatore deve depositare presso l'autorita' consolare la somma necessaria per la sua cura ed il ritorno in patria.

tolto: Nella localita' dove non esiste autorita' consolare, l'armatore deve far ricoverare l'arruolato ammalato o ferito in un ospedale od altro luogo di cura, depositando la somma sopra indicata.

tolto: Restano ferme le norme previste nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-02-08;331~art33 · fonte del testo