(( Tutti i termini processuali dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributari nei quali sia parte la regione Lombardia, promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia. La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in cui e' parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Sono altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 luglio 2002, n. 131

1

La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".

Testo vigente dal 6 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 6 luglio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 2002 al 6 luglio 2002. 32 parole tolte, 167 parole aggiunte.

Tutti i termini processuali tolto: pendenti alla data del 18 aprile 2002 relativi a aggiunto: dei giudizi civili, anche esecutivi, amministrativi e tributaritolto: , nei quali sia parte la regione Lombardia, aggiunto: promossi con atti notificati a tutto il giorno 18 aprile 2002, sono sospesi sino al 31 ottobre 2002. aggiunto: Con riferimento a tali giudizi non possono essere fissate udienze in data anteriore a quella del 31 ottobre 2002, e quelle gia' fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva alla stessa che viene comunicata alle parti. Le disposizioni che precedono non si applicano ai procedimenti cautelari amministrativi. Sono parimenti sospesi, tolto: per lo stesso periodo aggiunto: fino al 31 ottobre 2002, i termini di prescrizione e di decadenza, legali e convenzionali, anche ai fini tributari, tolto: al aggiunto: in corso al 18 aprile 2002, al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardiatolto: , nonche' quelli dei procedimenti amministrativi regionali e degli altri procedimenti amministrativi in cui la regione sia comunque interessataaggiunto: . La regione Lombardia e' esente, in relazione ai procedimenti in cui e' parte, dal pagamento di oneri tributari e diritti, comunque denominati, per la copia, presso gli uffici giudiziari, anche penali, di atti di parte e giudiziari, documenti e provvedimenti formati anteriormente al 18 aprile 2002, oltre che per l'eventuale certificazione di conformita' dei medesimi. Resta fermo il potere di sospensione o di differimento da parte del Ministro dell'economia e delle finanzetolto: , previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. aggiunto: 3. Sono altresi' differiti, sino al 31 ottobre 2002, i termini al cui rispetto e' tenuta la regione Lombardia nell'ambito di procedimenti amministrativi di qualsiasi natura e da qualsiasi altra amministrazione posti in essere anteriormente alla data del 18 aprile 2002

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 luglio 2002, n. 131

    La L. 2 luglio 2002, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2002-05-06;81~art1 · fonte del testo