Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1996 al 20 luglio 1996. 412 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: La tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191, e successive modificazioni, e' soppressa. L'ingresso nei luoghi di cui al comma 1 e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. L'accesso ai luoghi e le modalita' di emissione, di distribuzione e di riscossione del biglietto d'ingresso, di determinazione del prezzo del biglietto, nonche' la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dai commi 4 e 5. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati alle finalita' di cui all'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, cosi' come sostituito dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 431. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma. Il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' con gli altri soggetti interessati alla organizzazione della distribuzione e della vendita dei biglietti d'ingresso. Questi possono essere biglietti unici, cumulativi, integrati, carte museo o con addebito su conti di credito, nonche' altre forme similari. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di pre-vendita e vendita presso terzi convenzionati. La soppressione della tassa di cui al comma 1 opera dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. In attesa, il Ministro per i beni culturali e ambientali o, su delega, il competente soprintendente, e' autorizzato a dettare specifiche disposizioni e a stipulare apposite convenzioni sia con altri soggetti pubblici e privati sia con operatori interessati per attivare le nuove modalita' di emissione, distribuzione, vendita e riscossione dei biglietti d'ingresso. Le disposizioni e le convenzioni possono riguardare alcuni o tutti i luoghi di cui al comma 1, situati in singole citta' o in delimitate aree geografiche.aggiunto: DECRETO DECADUTO;I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 MARZO 1997, N. 78

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-05-17;276~art1 · fonte del testo