Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 7, e' fatto obbligo all'ufficio liquidatore di trasmettere, a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unita' di personale trasferito. Ai medesimi fini, le amministrazioni destinatarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente trasferito dall'ente soppresso. E' fatto, altresi', obbligo all'ufficio liquidatore di fornire, a richiesta del personale trasferito, copia autenticata del regolamento dell'ente soppresso.

Testo vigente dal 16 gennaio 1976

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 180/1980

    Parametro
    22 dicembre 1980

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 18 novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell'ente "Gioventù italiana"), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonché all'ottava disposizione transitoria della Costituzione, ed agli artt. 14, lett. n, p e q, 17 lett. c ed i, 32 e 33 del relativo Statuto speciale, promossa dalla Regione Sicilia, con i…

    Art. 3 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 5 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 2 Soppressione dell'ente "Gioventu' italiana" · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-18;764~art5 · fonte del testo