Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1980 al 22 dicembre 2008. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, e' elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80. Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale e' applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/ 2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni. Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale e' elevata da centesimi dieci a centesimi venti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1970-10-28;801~art6 · fonte del testo