Art. 61 — Estinzione del procedimento per pagamento del debito

Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce ((la prova dell'avvenuto pagamento)).

Testo vigente dal 9 giugno 2001 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 9 giugno 2001. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la tolto: quietanza rilasciata dal concessionario aggiunto: prova dell'avvenuto pagamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art61 · fonte del testo