Art. 8
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 3, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1962, su tale quota e' attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verra' ripartite tre gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-03;56~art8 · fonte del testo
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