Art. 99 — Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Articolo abrogato dal d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915.
Abrogato dal 1 febbraio 1979
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 58 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennita' di guerra qualora acquistino od abbiano acquistato per propria volonta' una cittadinanza straniera, ovvero conservino, anche tacitamente, la cittadinanza straniera acquistata nella minore eta' con il concorso della volonta' propria o di quella del genitore esercente la patria potesta' o del tutore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art99 · fonte del testo
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