Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1968 al 1 febbraio 1979. 94 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o infermita', riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria. Per il conferimento della pensione, assegno o indennita' di guerra al militare che sia caduto prigioniero, e' sempre necessario il parere della competente Autorita' militare. Le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria salvo revoca quando il Ministero competente dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;313~art4 · fonte del testo