Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1886
Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1920 al 16 dicembre 2009. 227 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualita' e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura della Amministrazione catastale per ognuno dei comuni del Regno non appena vi siano state ultimate le operazioni di rilevamento e di classamento. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.
tolto: I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione, e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sulla applicazione della qualita' e della classe. Potranno reclamare altresi', per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri Enti interessati.
tolto: In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.
tolto: La Commissione comunale, assistita da un rappresentante dell'Amministrazione catastale si pronunziera' in prima istanza sui reclami. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati, i quali, entro quindici giorni dalla data della notificazione, potranno ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale. Eguale facolta' di ricorso spetta all'Amministrazione catastale.
tolto: La Commissione censuaria provinciale, sentito il delegato dell'Amministrazione catastale, decide in via definitiva sui reclami ad essa pervenuti in tempo debito, e dichiara gli altri irricevibili.
tolto: Si potra' ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Pero' l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualita' e classi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-03-01;3682~art29 · fonte del testo
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