Art. 5 — Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)((eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'));
  • b)buona condotta;
  • c)idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
  • d)diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
  • 1)certificato generale del casellario giudiziario;
  • 2)certificati dei carichi pendenti. Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Testo vigente dal 13 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1977

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1962 al 13 agosto 1977. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

a) eta' non inferiore ad anni tolto: 25 aggiunto: 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni tolto: sull'elevazione del limite massimo aggiunto: sulla elevazione del limite di eta';

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1494~art5 · fonte del testo