Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1916 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Le Corti e i tribunali hanno un periodo annuale di ferie di giorni sessanta, dei quali i primi quindici giorni servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

tolto: Il periodo e' fissato per le Corti di cassazione e pei singoli distretti delle Corti di appello al principio dell'anno giudiziario, mediante decreto Ministeriale, tenuto conto delle speciali ragioni topografiche, climatiche e delle consuetudini locali, non che dei pareri dei rispettivi presidenti di Corte, procuratori generali e presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

tolto: I magistrati, che prestano servizio durante le ferie, fruiscono in altra epoca dell'anno del periodo di riposo di quarantacinque giorni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1916-03-30;356~art1 · fonte del testo