Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione il debitore puo' contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'Ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza a norma del Codice di procedura civile.

tolto: L'autorita' adita ha facolta' di sospendere il procedimento coattivo.

tolto: Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;797~art3 · fonte del testo