Le entrate dell'ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui ((agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private)); dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.

Testo vigente dal 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1982 al 1 gennaio 2006. 28 parole tolte, 11 parole aggiunte.

Le entrate dell'ISVAP sono costituite: dal gettito del contributo di vigilanza di cui tolto: all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni aggiunto: agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private; dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili; da ogni altra eventuale entrata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art23 · fonte del testo