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Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1999

Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1991 al 12 marzo 1999. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il collegio dei revisori:

tolto: a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

tolto: b) redige una relazione sul rendiconto consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

tolto: c) puo' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il collegio esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 16. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 GENNAIO 1999, N. 36

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-08-25;282~art10 · fonte del testo