L'articolo 317 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 317 - Impedimento di uno dei genitori. - Nel caso di lontananza, di incapacita' o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potesta', questa e' esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potesta' comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potesta' e' regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art139 · fonte del testo