Art. 41 — Modifiche all'articolo 317 del codice civile

All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art41 · fonte del testo