L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:

  • 1)per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
  • 2)per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
  • 3)per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art135 · fonte del testo