L'articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art122 · fonte del testo