L'articolo 262 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 262 - Cognome del figlio. - Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre e' stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore eta' del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art111 · fonte del testo