Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai primi tre comma del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3048, sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Entro due anni dalla pubblicazione della presente legge i prefetti dovranno procedere, uditi gli ordinari diocesani, alla visione degli scopi delle opere di culto, dei lasciti e legati di culto di cui all'art. 91, n. 3, della legge 17 luglio 1890, numero 6972, che facciano carico ad istituzioni pubbliche di beneficenza, per accertare se, tenuto conto delle attuali condizioni del culto, nei singoli Comuni, tali opere pie, lasciti e legati, corrispondano ai bisogni delle popolazioni locali.
tolto: «Ferme restando le disposizioni degli articoli 62 e 91, numero 3, della legge sopracitata, quando, in base agli accertamenti compiuti, debbasi escludere l'attuale trasformabilita', che i Prefetti disporranno con decreto motivato la devoluzione del relativo patrimonio, qualora questo sia esattamente determinabile e, in caso contrario, la devoluzione della rendita, destinata, secondo l'ultimo conto finanziario approvato, all'adempimento degli scopi di culto indicati dal fondatore, a favore della chiesa parrocchiale in cui il fondatore stesso ha corrisposto che si adempiano i detti scopi e nella cui circoscrizione sia compresa la chiesa da lui all'uopo designata: con l' obbligo in questo caso, nella persona, cui spetta la rappresentanza della chiesa parrocchiale, di rispettare tale designazione.
tolto: «Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili lasciti e legati di culto da eseguirsi nella chiesa della istituzione di assistenza e beneficenza, da cui essi sono amministrati, per l'assistenza religiosa dei ricoverati».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-06-17;1187~art11 · fonte del testo
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