((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103)). Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

Testo vigente dal 13 maggio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1990 al 13 maggio 2000. 64 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attivita' e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unita', da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliare. Detto contigente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di culturaaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art17 · fonte del testo