Articolo abrogato dalla l. 13 marzo 1980, n. 70.
Abrogato dal 21 marzo 1980
Articolo abrogato dalla l. 13 marzo 1980, n. 70.
Abrogato dal 21 marzo 1980
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1976 al 21 marzo 1980. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le indennita' di trasferta previste nel presente titolo non sono dovute, oltre che nei casi di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nel presente titolo sono esenti dall'obbligo del rientro in sede disposto all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nel presente titolo devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MARZO 1980, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art15 · fonte del testo
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