Art. 17 — Navi soggette al pagamento della soprattassa di ancoraggio per le merci collocate in coperta e relativi limiti e condizioni
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 maggio 2009, n. 107.
Abrogato dal 20 agosto 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009. 70 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa nella stazza lorda, sono soggette al pagamento di una soprattassa di ancoraggio nella misura di cui alla lettera c) dell'articolo 1 in ragione delle tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupati dalla merci suddetti secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2009, N. 107
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art17 · fonte del testo
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