Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In materia creditizia, in base all'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per quanto concerne l'istituzione, le autorizzazioni per l'esercizio, le approvazioni delle modifiche statutarie e la messa in amministrazione straordinaria o la liquidazione di enti e aziende di credito, spettano alla Regione specifiche competenze, sulle quali, in conseguenza della posizione di preminenza della disciplina attuativa dello Statuto speciale rispetto alla legge ordinaria, non possono incidere le leggi statali. Ne' in contrario varrebbe richiamare l'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R. n. 234 - in quanto la prevista riserva allo Stato della disciplina del risparmio, del credito e del controllo sugli enti, si riferisce ad interventi di carattere generale e deve coordinarsi con il citato art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 - o, tantomeno, le norme statali di recepimento della direttiva CEE n. 77/780 (l. n. 74 del 1985, d.P.R. n. 350 del 1985) che, invece, hanno fatto salve le attribuzioni in materia delle regioni a statuto speciale (art. 14, d.P.R. n. 350 del 1985, in applicazione del quale la Regione Trentino ha emanato la l. n. 1 del 1987).
Art. 2 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 3 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 25 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facolta' di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attivita' degli Enti. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonche' le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art25 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.