Art. 22 — Divieto di assunzione di nuovo personale precario
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. 59 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Alle istituzioni scolastiche e culturali statali all'estero e' fatto divieto di assumere nuovo personale precario anche con rapporto di diritto privato. Le eventuali assunzioni di personale effettuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto e improduttive di effetti, ferma restando la responsabilita' dei funzionari e degli organi delle istituzioni che le abbiano disposte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art22 · fonte del testo
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