Art. 50 231 — Revoca e sostituzione delle misure cautelari

Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Testo vigente dal 19 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art50 · fonte del testo