Art. 25-bis.1 231 — Delitti contro l'industria e il commercio

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  • a)per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter ((, 517-quater e 517-octies, quarto comma,)) la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  • b)per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 15 agosto 2009 al 29 maggio 2026. 2 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-teraggiunto: , 517-quater e 517-tolto: quateraggiunto: octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. tolto: 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art25bis1 · fonte del testo