Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Art. II.
tolto: L'applicazione delle misure quarantenarie sara' in avvenire regolata sulla dichiarazione officiale, fatta dall'autorita' istituita nel porto di partenza, che la malattia esiste realmente.
tolto: La cessazione di queste misure si determinera' mediante una simile dichiarazione, che la malattia sia estinta, dopo che pero' sia trascorso un termine fissato a trenta giorni per la peste, a venti per la febbre gialla, ed a dieci pel colera.aggiunto: Convenzione-art. II PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-06-30;64~convenzione-artii · fonte del testo
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