Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, e' tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora e' assoggettato all' interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
tolto: Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio puo' procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-07-06;323~art12 · fonte del testo
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